PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

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Oltre alla pensione per inabilità totale, il lavoratore dipendente o autonomo iscritto all’INPS ha diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

Le condizione per poterlo richiedere sono che:
non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
non sia autosufficiente e richieda assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).

CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO DI ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA

  • NON E’ COMPATIBILE:
    • con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione
    • con l’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa
  • NON E’ REVERSIBILE ai superstiti.
  • AMMONTA A  Per il 2023, l’importo erogato è pari a euro 585,51.
  • DOMANDA:  può essere presentata insieme alla domanda di pensione di inabilità.

 

SE LA DOMANDA VIENE RESPINTA?

Se la domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è respinta, si può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS.

Direttamente online entro 90 giorni dalla data di in cui si è ricevuta la notifica del provvedimento. 120 giorni dopo la data della domanda in assenza di una risposta dell’INPS.

Chi non ha ancora le credenziali SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi on line può rivolgersi a uno di questi soggetti:

  • enti di patronato
  • soggetti abilitati per l’impugnazione del provvedimento
  • avvocato di fiducia abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.

LA RISPOSTA DELL’INPS IN CASO DI RICORSO

Il Comitato Provinciale dell’INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso.  L’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza se:

  • ha ricevuto parere sfavorevole
  • non ha ricevuto risposta allo scadere del periodo.

Dal 1° gennaio 2012 il giudizio deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo.

L’istanza deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territoriale competente tramite un avvocato. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla “causa” vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato.

Il medico legale, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione.

  • PARERE FAVOREVOLE: se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice;
  • PARERE CONTRARIO: in questo caso, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni:
    •  dalla comunicazione del rifiuto
    • dalla data di scadenza del termine (90 giorni) entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.

Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro

 

 

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