PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

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Tra le varie prestazione previdenziali che si possono richiedere in Italia, a fronte di precisi accertamenti, vi è anche l’assegno ordinario di invalidità.

Se ti trovi su questa pagina, probabilmente, vuoi cercare di capire al meglio di che cosa si tratta (caratteristiche, benefici, erogazioni, diritti…). Dunque, non dilunghiamoci oltre ed addentriamoci maggiormente nel vivo del discorso per risolvere tutti i dubbi.

CHE COS’É L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’?

cos'è l'assegno ordinario di invaliditàL’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica che viene erogata dalla Repubblica Italiana (più precisamente dall’INPS) in seguito alla presentazione di una specifica domanda.

Questa prestazione è rivolta in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo, rispetto alla normalità, a seguito di una qualsiasi infermità mentale e/o fisica.

Formulata la richiesta di ottenere l’assegno ordinario di invalidità verrà avviata una proceduta per confermare la veridicità dello stato del richiedente. L’INPS cercherà di adempiere alla risoluzione di questa pratica entro 30 giorni ma, a volte, i tempi potrebbero allungarsi a causa di intoppi burocratici.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’: CARATTERISTICHE

L’assegno ordinario d’invalidità ha le seguenti caratteristiche:
1. non è reversibile ai superstiti
2. al raggiungimento dell’età pensionabile e in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia
3. è compatibile con l’attività di lavoro, dipendente o autonomo che sia; perché va a colmare una possibile diminuzione della retribuzione dovuta alla patologia, esempio in caso di part time.
4. non si può sommare alla pensione di inabilità civile o assegno di invalidità civile previste dalle prestazioni assistenziali per i cittadini malati con disagio economico.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’: CHI NE HA DIRITTO?

Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato iscritto all’INPS, ha diritto all’assegno ordinario di invalidità a condizione che:

  1. sia affetto da infermità fisica o mentale che riduca permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo
  2. sia iscritto all’INPS da almeno 5 anni
  3. abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni (260 contributi settimanali). I contributi possono anche non essere continuativi. Ma almeno 3 anni (156 settimane) devono essere stati versati nei 5 anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità

Il diritto all’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto anche se l‘invalidità è preesistente all’iscrizione all’INPS, nel caso in cui successivamente vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’: COME RICHIEDERLO

Come richiedere l'assegno ordinario d'invaliditàLa domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica allegando la certificazione medica modello SS3 (che vi darà il vostro medico curante di base).

Potete presentare domanda in due modi:  

  • attraverso con credenziali SPID, CIE o CNS. Di conseguenza non è più consentito l’accesso ai servizi INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12-08-2021)
  • chiedendo aiuto ad un consulente del lavoro o ad un patronato

I DOCUMENTI NECESSARI

Per poter inoltrare la richiesta per l’assegno ordinario di invalidità dovete già essere in possesso di:

  1. cartella medica dell’ospedale con l’esame istologico
  2. del certificato medico/richiesta del vostro medico curante.

Una volta ricevuta la richiesta in circa 2 settimane l’INPS vi inviterà ad un colloquio per le verifiche, prima di confermare l’invalidità.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASO DI DOMANDA RESPINTA

Se la domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è respinta, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS.

Può farlo direttamente online entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento, cioè decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato.

Coloro che non sono muniti del codice PIN possono rivolgersi a:

  • enti di patronato
  • soggetti abilitati per l’impugnazione del provvedimento
  • avvocato di fiducia abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.

COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA?

Il Comitato Provinciale dell’INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del suddetto periodo, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza.

Dal 1° gennaio 2012 il giudizio deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente tramite un avvocato. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla “causa” vera e propria. Ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato.

Il medico legale, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione.

  • PARERE FAVOREVOLE: se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice;
  • PARERE CONTRARIO: in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine (90 giorni) entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.

BENEFICI E TEMPISTICHE

L’assegno ordinario d’invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Ammonta a 287,09 (anno 2021) per 13 mensilità.
L’assegno ha validità triennale e, su domanda del beneficiario, può essere confermato dall’INPS per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.

L’importo dell’assegno viene calcolato su base contributiva, quindi sulla base dei contributi versati.
Su indicazione del beneficiario, il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità può avvenire:

  • mediante accredito su conto corrente bancario/postale;
  • mediante assegno circolare inviato a domicilio;
  • in contanti presso sportelli bancari o uffici postali.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’: QUANTO É L’AMMONTARE?

L’ammontare dell’assegno ordinario di invalidità è strettamente correlato ai contributi che sono stati versati dai lavoratori che godono di questa prestazione. Per calcolare l’ammontare si utilizza il sistema misto per coloro i quali hanno iniziato a lavorare prima del 1996, mentre si ricorre al sistema contributivo per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare e a versare i contributi dopo il 1996.

Vi è una cifra minima stabilita dall’INPS nel caso in cui non si arrivi a soddisfare la soglia minima e vi è anche un massimo attendibile che si aggira intorno ai 430 euro per  l’anno 2022 (era circa 460 nel 2021)


Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro

Ultimo aggiornamento 07/06/2022

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