PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: L’ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

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Il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato iscritto all’INPS, ha diritto all’assegno ordinario di invalidità a condizione che:

  1. sia affetto da infermità fisica o mentale tale da ridurre permanentemente la capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a meno di un terzo
  2. sia iscritto all’INPS da almeno 5 anni
  3. abbia un’anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi (260 contributi settimanali), di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel 5 anni precedenti la domanda di assegno ordinario di invalidità

Il diritto all’assegno ordinario di invalidità è riconosciuto anche se l‘invalidità è preesistente all’iscrizione all’INPS, nel caso in cui successivamente vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute.

L’assegno ordinario d’invalidità ha le seguenti caratteristiche:
1. non è reversibile ai superstiti
2. al raggiungimento dell’età pensionabile e in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia
3. è compatibile con l’attività di lavoro, dipendente o autonomo che sia; perché va a colmare una possibile diminuzione della retribuzione dovuta alla patologia, esempio in caso di part time.
4. non si può sommare alla pensione di inabilità civile o assegno di invalidità civile previste dalle prestazioni assistenziali per i cittadini malati con disagio economico.

 

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’: COME RICHIEDERLO

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica allegando la certificazione medica modello SS3 (che vi darà il vostro medico curante di base). Potete presentare domanda in due modi:  

  • attraverso il sito INPS, usando il codice PIN, richiedibile on line
  • chiedendo aiuto ad un consulente del lavoro o ad un patronato

 

I DOCUMENTI NECESSARI

Per poter inoltrare la richiesta per l’assegno ordinario di invalidità dovete già essere in possesso di:

  1. cartella medica dell’ospedale con l’esame istologico
  2. del certificato medico/richiesta del vostro medico curante.

Una volta ricevuta la richiesta in circa 2 settimane l’INPS vi inviterà ad un colloquio per le verifiche, prima di confermare l’invalidità.

 

PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASO DI DOMANDA RESPINTA

Se la domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è respinta, l’interessato può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS direttamente online entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento ovvero decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato.
Coloro che non sono muniti del codice PIN possono rivolgersi agli enti di patronato e ad altri soggetti abilitati per l’impugnazione del provvedimento o all’avvocato di fiducia abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.

Il Comitato Provinciale dell’INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del suddetto periodo, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza.

Dal 1° gennaio 2012 il giudizio deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente tramite un avvocato. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla “causa” vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato.

Il medico legale, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione.

  • PARERE FAVOREVOLE: se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice;
  • PARERE CONTRARIO: in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine (90 giorni) entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.

 

BENEFICI E TEMPISTICHE

L’assegno ordinario d’invalidità spetta dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Al primo pagamento l’INPS versa le mensilità arretrate e gli interessi, mentre gli assegni successivi saranno corrisposti mensilmente per 13 mensilità l’anno.
L’assegno ha validità triennale e, su domanda del beneficiario, può essere confermato dall’INPS per tre volte consecutive, dopodiché diventa definitivo.

L’importo dell’assegno viene calcolato su base contributiva, quindi sulla base dei contributi versati.
Su indicazione del beneficiario, il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità può avvenire:
• mediante accredito su conto corrente bancario/postale;
• mediante assegno circolare inviato a domicilio;
• in contanti presso sportelli bancari o uffici postali.


Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro

 

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