Oltre alla pensione per inabilità totale, il lavoratore dipendente o autonomo iscritto all’INPS ha diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
Le condizione per poterlo richiedere sono che:
• non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
• non sia autosufficiente e richieda assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).
Indice argomenti:
CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO
- NON E’ COMPATIBILE:
- con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione
- con l’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa
- NON E’ REVERSIBILE ai superstiti.
- AMMONTA A Dal 1° gennaio 2021 l’assegno di assistenza è pari a € 547,75 mensili.
- DOMANDA: può essere presentata insieme a quella di pensione di inabilità.
SE LA DOMANDA VIENE RESPINTA?
Se la domanda per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è respinta, si può presentare ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS.
Direttamente online entro 90 giorni dalla data di in cui si è ricevuta la notifica del provvedimento. Ovvero decorsi 120 giorni dalla data della domanda senza che l’Istituto si sia pronunciato.
Chi non ha ancora le credenziali SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi on line può rivolgersi a uno di questi soggetti:
- agli enti di patronato
- altri soggetti abilitati per l’impugnazione del provvedimento
- all’avvocato di fiducia abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.
LA RISPOSTA DELL’INPS IN CASO DI RICORSO
Il Comitato Provinciale dell’INPS deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di parere sfavorevole o di mancata risposta allo scadere del periodo, l’interessato può rivolgersi ad un avvocato di fiducia per ricorrere alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale del luogo di residenza.
Dal 1° gennaio 2012 il giudizio deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo.
L’istanza deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territoriale competente tramite un avvocato. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla “causa” vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato dai medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato.
Il medico legale, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione.
- PARERE FAVOREVOLE: se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice;
- PARERE CONTRARIO: in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni. Il ricorso al giudice deve essere presentato entro e non oltre 3 anni dalla comunicazione del diniego o dalla data di scadenza del termine (90 giorni) entro cui il Comitato Provinciale dell’INPS avrebbe dovuto emettere una decisione.
Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro
Ultimo aggiornamento 19/11/2021