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Lo Stato assiste i malati oncologici, che si trovano in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia, riconoscendogli l’invalidità civile a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo, nelle seguenti percentuali:

  • 74%: prognosi favorevole con grave compromissione funzionale
  • 100%: prognosi probabilmente sfavorevole

Invalidità civile e pensione di inabilità: come richiederle

Per ottenere le prestazioni economiche assistenziali, quindi sia per l’assegno di invalidità che per la pensione di inabilità, bisogna presentare la domanda all’INPS.

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, dal 1° ottobre 2021 l’accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione è consentito solo attraverso credenziali SPID, CIE o CNS. Di conseguenza non è più consentito l’accesso ai servizi INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12-08-2021).

E’ possibile anche chiedere aiuto a:

  • un consulente del lavoro
  • un patronato
  • un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS)

I documenti necessari

Per poter inoltrare la richiesta dovete già essere in possesso di:

  • cartella medica dell’ospedale con l’esame istologico
  • certificato medico/richiesta del vostro medico curante

I tempi di risposta dell’INPS: in caso di 100% di invalidità

Una persona in età lavorativa (18-67 anni) con un’invalidità civile del 100% ha diritto per il 2026 a una pensione di inabilità il cui importo è salito a 340,71 euro al mese (13 mensilità). Il limite reddituale, condizione necessaria per l’ottenimento della prestazione, è di 20.029,55 euro annui. La persona ha inoltre diritto all’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie.


Questi benefici potrebbero essere compatibili con l’attività lavorativa,
purchè ci sia capacità lavorativa residua o ad esempio si sia iscritti alle liste di collocamento obbligatorio.

In caso di 74% di invalidità

Una persona in età lavorativa (18-67 anni) con un’invalidità civile del 74% ha diritto per il 2024 a una pensione di inabilità il cui importo è salito a 340,71 euro al mese (13 mensilità). Il limite reddituale, condizione necessaria per l’ottenimento della prestazione, è di 5.852,21 euro annui.

Questi benefici potrebbero essere compatibili con l’attività lavorativa, purchè ci sia capacità lavorativa residua o ad esempio si sia iscritti alle liste di collocamento obbligatorio.

Versamento dell’assegno: quando inizia e per quanto tempo?

La pensione di inabilità o l’assegno di invalidità civile:

  • differiscono per la percentuale di invalidità e per il reddito annuo personale
  • spettano dal mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS, salvo diversa indicazione da parte della Commissione Medica.

Al primo pagamento l’INPS verserà, gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi saranno mensili.

Quando decade il diritto?

Generalmente dopo i 13 mesi, il diritto alla pensione di inabilità e all’assegno di invalidità decadono. La prestazione sociale tende, infatti, a coprire il periodo delle cure.

Diversa la situazione in cui la commissione medica dell’INPS abbia certificato un’invalidità al 100% permanente.

La valutazione funzionale

Nel 2024 è stata introdotta la “valutazione funzionale” basata sull’International Classification of Functioning, Disability and Health. Si tratta di una valutazione che tiene conto non solo degli aspetti medici ma anche della capacità della persona di partecipare alla vita sociale e svolgere attività della vita quotidiana.
Attualmente, ci troviamo nel pieno della fase di sperimentazione: dal 1° gennaio 2025 è partita la fase pilota in 9 province, estesa poi a 18 a fine anno, per arrivare alle attuali 58 province coinvolte dal 1° marzo 2026. L’entrata a regime su tutto il territorio nazionale è prevista per il 1° gennaio 2027.

La sperimentazione è stata progressiva. Ad oggi, le province che seguono il nuovo iter di valutazione sono:

  • Prime 9 (dal 2025): Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Frosinone, Salerno, Sassari, Trieste.
  • Seconde 9 (fine 2025): Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza.
  • Nuove 40 (attive dal 1° marzo 2026): Tra cui spiccano Milano, Roma, Torino, Bologna, Bergamo, Napoli, Catania e Venezia.

Cosa cambia concretamente con l’ICF?

La valutazione non si limita più a una percentuale di invalidità, ma analizza l’interazione tra la persona e il suo ambiente attraverso lo strumento WHODAS 2.0.
Il Progetto di Vita è il cuore della riforma. Si passa dal semplice “sostegno economico” alla costruzione di un piano personalizzato per rimuovere le barriere alla partecipazione sociale.
Nelle province citate, inoltre, il certificato medico introduttivo vale già come domanda di accertamento (non serve più il secondo invio amministrativo dopo la visita).
Infine, viene ufficialmente abbandonata la terminologia “invalido” o “handicappato” in favore di “persona con disabilità”.

Nota operativa per il 2026

Poiché la sperimentazione nelle nuove 40 province è iniziata solo da pochi giorni (1° marzo 2026), i certificati medici emessi con il vecchio sistema prima di tale data mantengono una validità limitata. Chi deve fare domanda oggi in queste zone entrerà automaticamente nel nuovo percorso ICF, con la possibilità di richiedere l’attivazione immediata del “Progetto di Vita”.


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