COVID E DISABILITA’: QUALI NUOVE MISURE DAL DECRETO RILANCIO

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In questa parentesi ci soffermiamo su alcune delle principali novità della fase 2 Covid e disabilità emanate dal governo nel recente “Decreto rilancio”. Vediamoli insieme.

ESTENSIONE PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104

Come già previsto per i mesi di marzo e aprile, il decreto estende anche ai mesi di maggio e giugno l’aumento dei giorni di permesso lavorativo (ex articolo 33, legge 104/1992).

Si tratta di 12 giorni che si vanno a sommare ai 3 già previsti dalla legge.

Il totale è 12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso.

I 18 giorni possono essere fruiti:

  • consecutivamente nello stesso mese
  • in modo frazionato in ore per i dipendenti privati (INPS). Non lo sono invece per i dipendenti pubblici.

Come avviene per i permessi ordinari previsti dalla legge 104/1992 anche quelli aggiuntivi sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.

Come ottenere i 12 giorni aggiuntivi?

Chi usufruisce già dei 3 giorni ordinari (ex articolo 33, legge 104/1992) non deve presentare alcuna domanda, Il proprio datore di lavoro è tenuto a concedere l’estensione del permesso.

Le persone che devono ottenere l’autorizzazione devono presentare la domanda all’Inps attraverso il portale web dell’Ente oppure chiamando il numero Inps 803.164. In entrambi i casi è necessario il codice Pin. Diversamente si può presentare domanda attraverso un patronato.

Ricorda che:

  • chi è in “cassa integrazione” a zero ore non può accedere ai permessi
  • coloro che sono in “cassa integrazione” parziale, cioè per alcuni giorni o dei mesi, hanno diritto a un numero di giorni di permesso che verrà ricalcolato
  • l’estensione è concessa anche se l’altro genitore o altro familiare non lavorano
  • i giorni di permesso aggiuntivi sono compatibili con il congedo COVID-19 (15 giorni per i soli genitori e con retribuzione al 50%)
  • i permessi sono compatibili con il lavoro agile (almeno in ambito privato).

COVID E DISABILITA’: SORVEGLIANZA SANITARIA IN FASE 2

Il Decreto Rilancio prevede che:

i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Questo articolo sottolinea la necessità per ogni azienda di affidare ad un medico la verifica dell’idoneità al lavoro di tutti i propri dipendenti. Per i lavoratori con disabilità, con altri quadri clinici o di età a rischio questo tema è molto delicato.

Cosa succede se a un lavoratore non viene riconosciuta l’idoneità?

In questo caso si parla di inidoneità totale o temporanea in relazione alla specifica situazione. Il decreto precisa che l’intensificata sorveglianza sanitaria non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto. Tuttavia resta il fatto che con l’inidoneità temporanea potrebbe non essere dovuta la retribuzione.

COVID E DISABILITA’: TUTELE PER I LAVORATORI IMMUNODEPRESSI O CON GRAVI PATOLOGIE

Con l’art. 77 viene estesa al 31 luglio 2020 il periodo in cui l’assenza dal lavoro prescritto dalle figure sanitarie competenti è equiparato al ricovero ospedaliero.

Come già previsto dall’art. 26 comma 2° del Decreto Cura Italia questa tutela riguarda:

  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge 104)
  • i lavoratori portatori di handicap con connotazione lieve (Art.3, comma 1°), in possesso di certificazione rilasciata dagli organi medico legali competetnti, che attesta una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo terapie salvavita in corso.

CUMULABILITA’ BONUS E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’

Il nuovo Decreto Rilancio modifica il Cura Italia in merito all’articolo 31 che vietava la cumulabilità tra il bonus e altre indennità. Oggi invece il bonus autonomi di 600 euro viene reso compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.

PROROGA DEI PIANI TERAPEUTICI

Sono prorogati per ulteriori 90 giorni i piani terapeutici per persone con disabilità, in scadenza durante lo stato di emergenza. Sono inclusi la fornitura:

  • di ausili
  • dispositivi monouso
  • dispositivi protesici (previsti dal decreto sui LEA del 2017) per incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie respiratorie
  • altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio

DIVIETO DEI LICENZIAMENTI

Questo provvedimento, che riguarda tutti, prevede che sia i licenziamenti individuali, sia quelli collettivi per giustificato motivo oggettivo sono vietati per un totale di 5 mesi.

Il decreto Rilancio offre, inoltre, la possibilità di revocare il provvedimento al datore di lavoro che abbia avviato dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Per avviare la procedura di revoca il datore di lavoro dovrà fare immediata richiesta di cassa integrazione salariale in deroga.

Infine in tema Covid e disabilità il decreto prevede anche l’aumento di alcuni Fondi (es. Fondo per le non autosufficienze) a sostegno della disabilità che però non hanno una ricaduta immediata sulle persone.


Ultimo aggiornamento 21/20/2020

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