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IL CASO
Miriam è occupata in un’azienda che ha messo in contratto di solidarietà i propri dipendenti, riducendo il loro numero di ore lavorative.
Nel mio caso, in cui mi è stata riconosciuta l’invalidità civile e sono iscritta alle categorie protette posso essere messa comunque in contratto di solidarietà?
RISPONDE L’AVVOCATO
I “contratti di solidarietà” sono accordi collettivi aziendali (D.L. n. 726/1984), stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, che prevedono una diminuzione dell’orario di lavoro. Questi contratti vengono solitamente applicati in caso di crisi aziendali con l’obiettivo di:
- evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale (contratti di solidarietà interna o difensivi)
- favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà esterna o difensivi).
La situazione di Miriam rientra nel caso numero 1.
La legge di riferimento.
La L. 68/99 (art. 3, comma 5) non prevede alcun trattamento di favore per le categorie protette già assunte.
Per i contratti di solidarietà, infatti, la legge prevede solo la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all’Ufficio di Collocamento Mirato la sospensione dagli obblighi di assunzione previsti dalla Legge 68/99 (in proporzione all’attività effettivamente sospesa e per la durata degli interventi).
Cosa succede a Miriam?
Miriam, può quindi essere soggetta a contratto di solidarietà. Va anche detto che rispetto alla retribuzione, il contratto di solidarietà interno prevede per i lavoratori l’integrazione del salario per compensare la parte di retribuzione persa in seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro
Ultimo aggiornamento 11/08/2017