SETTORE PRIVATO E CONTRATTI COLLETTIVI: QUANTO POSSO ASSENTARMI PER LE CURE ONCOLOGICHE?

2

In questa parentesi parliamo di periodo di comporto nel settore privato, cioè del periodo di tempo durante il quale il lavoratore malato ha diritto a conservare il posto di lavoro. Questo periodo viene stabilito:

  • dalla legge,
  • dagli usi
  • dal contratto collettivo o individuale (CNNL), nel caso siano più favorevoli.

In questo periodo di tempo, è vietato il licenziamento. Il periodo di comporto ha durata variabile in relazione alla qualifica e all’anzianità di servizio.

COME SI FA A CAPIRE QUAL E’ IL PROPRIO PERIODO DI COMPORTO?

Le disposizioni contenute nei CCNL non sono omogenee, per venirvi in aiuto abbiamo riassunto in uno schema di sintesi i principali contratti nazionali del settore privato.

Risalire al CCNL non è semplice se non si è un operatore del settore, ma di seguito trovi alcune indicazioni semplici:

  • Verifica la lettera di assunzione
  • Verifica la dicitura in busta paga
  • Una volta individuato la macro area (es. Commercio, Industria, Trasporti), verifica se l’azienda è:
    • un’azienda artigiana
    • industria
    • piccola industria.
! Se hai ancora dubbi chiedi sempre conferma all’azienda…è un tuo diritto conoscerlo!

Difatti, l’azienda nella scelta dell’applicazione del CCNL è libera, a meno che non sia associata ad un’associazione di categoria (es. Confartigianato). iI questo caso l’azienda è obbligata ad applicare il contratto collettivo nazionale di settore siglato dall’associazione datoriale.

Di seguito riassumiamo i principali contratti colletivi nazionali. Resta il consiglio di farsi assistere da professionisti del settore in caso di necessità.

CCNL Alimentari (artigianato)
a. Settore Alimentare, Settore Panificazione

CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– 12 mesi (nel caso di più assenze, questo periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi);

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– per malattia superiore a 6 giorni: integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione del 1° al 180° giorno; per malattie di durata inferiore o pari a 6 giorni, integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno

b. Settore Alimentare, imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti

CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– 180 giorni di calendario, per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
– 365 giorni di calendario, per i lavoratori con oltre 5 anni di anzianità di servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– Fino a 5 anni di servizio> 100% della retribuzione per 180 giorni di calendario
– Oltre i 5 anni di servizio> 100% della retribuzione per 180 giorni di calendario + 50% della retribuzione per 185 giorni di calendario

CCNL Alimentari (industria)
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
a) 6 mesi, fino 5 anni anzianità;
b) 12 mesi, oltre 5 anni anzianità;

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– Fino a 5 anni di servizio> 100% della retribuzione per 180 giorni di calendario (6 mesi)
– Oltre i 5 anni di servizio> 100% della retribuzione per 180 giorni di calendario (6 mesi) + 50% della retribuzione per 180 giorni di calendario (6 mesi)

L’obbligo di conservazione del posto e del trattamento economico per l’azienda cesserà se:
1. il lavoratore ha raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lettera a): 6 mesi, fino 5 anni anzianità
2. durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b): 12 mesi, oltre 5 anni anzianità, anche in caso di diverse malattie.

Nel caso di patologie gravi (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistemiche, neoplasie), i lavoratori che hanno fatto la domanda di pensione di inabilità assoluta prevista dalla legge, avranno diritto a richiedere la conservazione del posto di lavoro. Il trattamento economico in atto, senza alcun limite di comporto, resta invariato fino al momento della decisione di accoglimento o rigetto della domanda stessa da parte del sistema pubblico sanitario/assistenziale.

CCNL Barbieri, parrucchieri ed acconciatori
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– 9 mesi con anzianità fino 5 anni
– 12 mesi con anzianità superiore.
In caso di più assenze i predetti periodi si intendono riferiti ad un arco temporale di 24 mesi.

Nota: I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi;

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno per malattie superiori ai 8 giorni;
– integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno per malattie inferiori o pari a 8 giorni.

CCNL Chimici farmaceutici (industria)
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– 8 mesi, per anzianità fino a 3 anni;
– 10 mesi, per anzianità oltre 3 anni e fino a 6;
– 12 mesi, per anzianità oltre 6 anni.

Nel caso di più assenze tali periodi si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi. In caso di unico evento morboso, ai fini dei suddetti termini di conservazione del posto, non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero continuativo di durata superiore a 20 giorni e fino ad un massimo di 60 giorni complessivi.

Nota: In caso di patologie di carattere oncologico, ai fini dei suddetti termini, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– fino a 3 anni di servizio> 100% primi 3 mesi + 50% successivi 5 mesi
– da 3 a 6 anni di servizio> 100% primi 4 mesi + 50% successivi 6 mesi
– oltre 6 anni di servizio> 100% primi 5 mesi + 50% successivi 7 mesi

Commercio – Confcommercio - Confesercenti
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– 180 giorni in un anno solare;

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– indennità pari al 50% della retribuzione dal 4° al 20° giorno;
– indennità pari a 2/3 dal 21° al 180° giorno, posta a carico dell’INPS;
– integrazione indennità INPS in modo da raggiungere il 100% per i primi 3 giorni (a decorrere dall’1.4.2011, nel corso di ciascun anno di calendario, questa integrazione viene corrisposta al: 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo e al 50% per il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento); il 75% dal 4° al 20° e 100% dal 21° in poi.

Ai soli fini dell’applicazione del regime di cui sopra (pagamento della carenza), non sono computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:

– ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;

– evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;

– sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all’art. 181, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;

– gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

CCNL Cooperative sociali
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– per un periodo di 12 mesi (anche non continuativi) nell’arco dell’ultimo triennio;

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– Integrazione dell’indennità INPS al 100% della normale retribuzione fino al 180° giorno.

Gas/ACQUA/ENERGIA (aziende private)
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– fino 12 mesi, riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi (esclusi i riposi ospedalieri);

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– Retribuzione ed integrazione indennità INPS 100% della retribuzione per 12 mesi.

Giocattoli, modellismo (industria)
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– per 13 mesi. Nel caso di più malattie, questo periodo si intende riferito ad un arco temporale di 30 mesi.
Con decorrenza 1.9.2010, il limite è elevato a 15 mesi per gravi patologie che richiedano terapie salvavita (uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche, neoplasie maligne);

TRATTAMENTO ECONOMICO

operai:
> integrazione dell’indennità INPS al 50% della retribuzione dal 1° al 3° giorno
> 100% dal 4° al 180% giorno.

> Per malattia superiore a 28 giorni, 100% della retribuzione corrisposto dal 1° giorno fino al 6° mese di malattia.
> Per il periodo eccedente il 6° mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto, 50% della retribuzione;

– impiegati:
> retribuzione al 100% per i primi 6 mesi
> 50% per il periodo eccedente il 6° e fino al termine di conservazione del posto.

Lavoro domestico
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– fino a 6 mesi> 10 gg di calendario
– da 6 mesi a 2 anni> 45 gg di calendario
– oltre 2 anni> 180 gg di calendario

Questi periodi vanno calcolati nell’anno solare, intendendosi per tale i periodi di 365 giorni decorrenti dall’evento;

Nota: in caso di malattia oncologica vengono aumentati del 50%.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
durante questi periodi decorrerà la retribuzione globale di fatto per un massimo rispettivamente di 8, 10 e 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui sopra, nella seguente misura:

– fino al 3° giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto;
– dal 4° giorno in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto.

La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia. Le parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30.4.2007, tempi e modalità delle prestazioni.

Metalmeccanici (artigianato)
a. Operai:

CONSERVAZIONE DEL POSTO:
per 9 mesi. In caso di più malattie 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti (settori metalmeccanico e orafi);

TRATTAMENTO ECONOMICO:
integrazione indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° giorno (dal 1° giorno se la malattia supera i 7 giorni) e fino al 150° giorno;

b) Impiegati

CONSERVAZIONE DEL POSTO fino a 5 anni 6 mesi

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– 100%> primi 2 mesi
– 50% > restanti 4 mesi

CONSERVAZIONE DEL POSTO oltre 5 anni> 8 mesi

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– 100% primi 3 mesi
– 50% restanti 5 mesi

In caso di più malattie 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti (settori metalmeccanico e orafi).

Metalmeccanici (industria)
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– fino a 3 anni> 183 gg prolungabili sino a 274 gg di calendario
– da 3 a 6 anni> 274 gg prolungabili sino a 411gg di calendario
– oltre 6 anni> 365gg prolungabili sino a 548gg di calendario

NOTA: la prolungabilità spetta solo in caso di:
a) evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;

b) quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, un’assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;

c) quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.

I suddetti periodi di conservazione del posto e le causali di prolungamento si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni ultimo episodio morboso.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
le aziende corrisponderanno al lavoratore un’integrazione all’indennità INPS fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato:

– fino a 3 anni (183 gg) > 122gg al 100%; restanti gg al 80%
– da 3 a 6 anni (274 gg)> 153gg al 100%; restanti gg al 80%
– oltre 6 anni (365gg) 214gg al 100%; restanti gg al 80%

Metalmeccanici (piccola industria) – Confapi
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
– fino a 3 anni> 6 mesi prolungabili sino a 9 mesi
– da 3 a 6 anni> 9 mesi prolungabili sino a 13,5 mesi
– oltre 6 anni> 12 mesi prolungabili sino a 18 mesi

Nel caso di più malattie, i suddetti periodi si intendono riferiti alle assenze verificatesi nei 3 anni precedenti ogni ultimo episodio morboso.

Nell’ipotesi in cui il superamento del periodo di comporto sia determinato da un evento morboso continuativo o interrotto da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo pari al 50% della misura ordinaria. Ne ha diritto anche nel caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno 2 malattie comportanti ciascuna un’assenza continuativa di almeno 3 mesi.

N.B. Dall’1.10.1999 il prolungamento del periodo di comporto viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del comporto breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi;

TRATTAMENTO ECONOMICO
le aziende corrisponderanno al lavoratore un’integrazione all’indennità INPS fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato:

– fino a 3 anni (6 mesi)> 100% primi 2 mesi e 50% restanti 4 mesi
– da 3 a 6 anni (9 mesi)> 100% primi 3 mesi e 50% restanti 6 mesi
– oltre 6 anni (12 mesi )> 100% primi 4 mesi e 50% restanti 8 mesi

Nel caso di COMPORTO PROLUNGATO
– fino a 3 anni (9 mesi)> 100% primi 3 mesi e 50% restanti 6 mesi
– da 3 a 6 anni (13,5 mesi)> 100% primi 4 mesi e mezzo e 50% restanti 9 mesi
– oltre 6 anni (18 mesi )> 100% primi 6 mesi e 50% restanti 12 mesi

Fatti salvi ì periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:

a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

– 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
– 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
– 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:

– 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
– 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
– 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;

e comunque fino ad un limite massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b) unitariamente considerati.

Pubblici esercizi - Confcommercio
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni per anno (1.1-31.12) e ai seguenti trattamenti economici:

A) AZIENDE ALBERGHIERE, CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI:

– indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS;
– integrazione indennità INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 75% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4° al 20° e del 100% per i giorni dal 21° in poi.
Il periodo di carenza stabilito dall’INPS è a carico del lavoratore per il primo giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l’intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro;

B) PUBBLICI ESERCIZI:
– indennità da corrispondersi dall’INPS nella misura dell’80%, comprensiva dell’indennità posta a carico dello stesso istituto;
– normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni (carenza) qualora la durata della malattia superi i 5 giorni;

C) STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI:
– indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS;
– integrazione dell’indennità INPS pari al 28% della retribuzione da corrispondersi da parte del datore di lavoro;
– normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro;

D) IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO:
– indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS;
– integrazione dell’indennità INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione per i primi 3 giorni (carenza) e per i giorni dal 21° in poi, e il 75% per i giorni dal 4° al 20°

PULIZIA
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
fino a 12 mesi, nell’arco di 36 mesi consecutivi;

TRATTAMENTO ECONOMICO:
– impiegati:
100% della retribuzione per i primi 5 mesi e 50% della stessa per i successivi 7 mesi;

– operai:
integrazione dell’indennità INPS al 100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno e 50% della stessa dal 181° al 270° giorno

PULIZIA - Piccola industria
– 12 mesi nell’acro di 36 mesi consecutivi in caso di più periodi di infermità
PULIZIA - Artigianato
CONSERVAZIONE DEL POSTO:
per un periodo di 9 mesi. In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell’arco di 24 mesi precedenti;

TRATTAMENTO ECONOMICO:
integrazione indennità INPS fino al 100% della retribuzione a partire dal 1° giorno compreso. Le integrazioni di cui sopra saranno corrisposte per la durata massima di 180 giorni nell’anno solare (1.1 – 31.12).

Studi professionali - Confprofessioni (Consilp)
CONSERVAZIONE DEL POSTO: per 180 giorni.

Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di 180 giorni sarà elevato di ulteriori 90 gg. durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione per i primi 2 mesi e il 70% della retribuzione per il terzo mese.

TRATTAMENTO ECONOMICO:
integrazione indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione per i primi 3 giorni; il 75% dal 4° al 20° giorno e 100% dal 21° in poi.

Telecomunicazioni
Conservazione del posto e corresponsione della retribuzione pari a:
– 180 giorni di calendario ad intera retribuzione;
– 185 giorni di calendario al 50% della retribuzione.
Dalla suddetta retribuzione viene dedotto quanto il lavoratore ha diritto a percepire dagli istituti previdenziali.

Qualora i suddetti periodi vengano superati a causa di un evento morboso continuativo caratterizzato da un’assenza ininterrotta, o interrotta da un’unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 2 mesi, il periodo di conservazione del posto ed il relativo trattamento retributivo sono prolungati fino ad un massimo di 120 giorni di calendario. In caso di più assenze tali periodi si intendono riferiti ad un arco temporale di 3 anni.

Tessili (artigianato)
CONSERVAZIONE DEL POSTO: per 12 mesi.
In caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 21 mesi consecutivi.

Nota: I lavoratori affetti da patologie oncologiche certificate hanno diritto ad un prolungamento del periodo di comporto per ulteriori 12 mesi in un periodo di 24 mesi consecutivi senza oneri aggiuntivi per l’azienda.

TRATTAMENTO ECONOMICO:

1. Settore Tessile

operai: integrazione dell’indennità INPS all’80% della retribuzione normale di fatto dal 1° all’ 7° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; al 100% della retribuzione normale di fatto netta dall’8° al 180° giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno di assenza qualora la malattia superi 21 giorni di calendario;

2. impiegati e intermedi:
– fino a 10 anni: 100% primi 3 mesi; 50% ultimi 3 mesi
– oltre 10 anni: 100% primi 4 mesi; 50% ultimi 6 mesi

Settore Pulito /lavanderia
– trattamento economico operai: integrazione dell’indennità INPS all’80% della retribuzione normale di fatto dal 1° all’ 8° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; al 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9° al 180° giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno di assenza qualora la malattia superi 21 giorni di calendario;

– trattamento economico impiegati e intermedi:
– fino a 10 anni: 100% primi 3 mesi; 50% ultimi 3 mesi
– oltre 10 anni: 100% primi 4 mesi; 50% ultimi 6 mesi

Settore Occhialeria
– trattamento economico operai:

integrazione dell’indennità INPS all’80% della retribuzione normale di fatto dal 1° all’ 20° giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni per malattia di durata inferiore a 8 giorni di calendario; al 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 21° al 180° giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1° giorno di assenza qualora la malattia superi 28 giorni di calendario;

– trattamento economico impiegati e intermedi:
100% della retribuzione dal 1° al 180° giorno.

Tessili (industria)
a. Conservazione del posto:
per 13 mesi (394 giorni); nel caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 30 mesi;

b. Trattamento economico:
– impiegati e intermedi:
100% della retribuzione nei primi 4 mesi; 50% della retribuzione nei mesi successivi;

– operai:
50% della retribuzione dal 1° al 3° giorno; integrazione dell’indennità INPS al 100% dal 4° al 180° giorno.
In aggiunta, ove venisse a mancare il trattamento a carico dell’INPS, l’azienda riconoscerà un’indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto.

AUTOTRASPORTO MERCI
CONSERVAZIONE DEL POSTO

1) 245 gg calendario> anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) 365 gg di calendario> anzianità di servizio superiore a 5 anni.

Per il calcolo di questi diritti si sommano:
1) nel caso di anzianità non superiore a 5 anni> tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi avvenuti durante un arco temporale di 24 mesi
2) nel caso di anzianità +5 anni> tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi avvenuti durante un arco temporale di 30 mesi.

L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato, se concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova.

Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. L’aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO
– fino a 5 anni di anzinità:
a) 100% per 3 mesi
b) 50% per 5 mesi

– oltre 5 anni di anzinaità:
a) 100% per 5 mesi
b) 50% per 7 mesi

CCNL Assologistica
CONSERVAZIONE DEL POSTO
15 mesi consecutivi o cumulando le assenze per più malattie nell’arco temporale di 30 mesi

TRATTAMENTO ECONOMICO
– 100% per 6 mesi
– 50% per i successivi 6 mesi.
Il trattamento economico cesserà qualora il lavoratore con più periodi di malattia raggiunga, in complesso, durante 30 mesi i 12 mesi di malattia.

OMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA) | PELLI E CUOIO (INDUSTRIA)
CONSERVAZIONE DEL POSTO
– per 13 mesi (394 giorni di calendario); in caso di più malattie questo periodo si intende riferito ad un arco temporale di 30 mesi.

TRATTAMENTO ECONOMICO
1) operai integrazione dell’indennità INPS:
– 50% dal 1° al 3° giorno
– 90% dal 4° al 20° giorno
– 100% dal 21° al 180° giorno.

Dall’1.5.1995 il 100% della retribuzione verrà corrisposto dal 1° giorno per malattie di durata superiore a 21 giorni.
Qualora venga a cessare il trattamento corrisposto dall’INPS, l’azienda riconoscerà un’indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese e fino al termine del periodo di conservazione del posto;

2) impiegati e intermedi:
– 100% primi 4 mesi
– 50% per i mesi successivi.

CREDITO
Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, l’impresa conserva il posto e l’intero trattamento economico per:
– 6 mesi per anzianità fino a 5 anni;
– 8 mesi per anzianità da 5 a 10 anni;
– 12 mesi per anzianità da 10 a 15 anni;
– 15 mesi per anzianità da 15 a 20 anni;
– 18 mesi per anzianità da 20 a 25 anni;
– 22 mesi per anzianità superiore a 25 anni.

I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’azienda con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
– 8 mesi per anzianità fino a 5 anni;
– 10 mesi per anzianità da 5 a 10 anni;
– 14 mesi per anzianità da 10 a 15 anni;
– 18 mesi per anzianità da 15 a 20 anni;
– 22 mesi per anzianità da 20 a 25 anni;
– 24 mesi per anzianità superiore a 25 anni.

I predetti periodi sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per TBC, nonché nel caso di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

NOTA: In caso di malattia di carattere oncologico questi periodi di conservazione del posto e dell’intero trattamento economico sono raddoppiati fino ad un massimo di 36 mesi complessivi.

SIM
A decorrere dall’1.1.2012 le aziende saranno tenute ad applicare le regole di cui all’art. 52 del C.C.N.L. Credito. Per le malattie in corso alla data sopra indicata, la conservazione del posto sarà garantita fino ad un massimo di 220 giorni sino a 10 anni di anzianità e 400 giorni da 10 a 15 anni di anzianità trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento. Per anzianità superiori a 15 anni, dall’1.1.2012 verrà applicato l’art. 52 del C.C.N.L. credito anche per le malattie in corso alla data di cambio contratto.

ASSICURAZIONI (AMMINISTRATIVI E PRODUZIONE)

CONSERVAZIONE DEL POSTO

– 12 mesi per anzianità fino a 10 anni; 18 mesi per anzianità con oltre 10 anni.
I suddetti periodi sono aumentati rispettivamente di 3 e 6 mesi esclusivamente nei casi di patologie di rilevante gravità. Sono escluse dal computo di tali periodi le assenze dovute a ricoveri di durata superiore a 15 giorni continuativi e sino ad un massimo di 120 giorni complessivi;

b) Trattamento economico: per l’intera durata dei periodi su indicati sarà corrisposto un importo pari all’intera retribuzione.

TURISMO - CONFCOMMERCIO
Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni per anno (1.1-31.12) e ai seguenti trattamenti economici:

a) aziende alberghiere, campeggi e villaggi turistici:

– indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS;

– integrazione indennità INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 75% della retribuzione giornaliera per i giorni dal 4° al 20° e del 100% per i giorni dal 21° in poi.

Il periodo di carenza stabilito dall’INPS è a carico del lavoratore per il primo giorno e a carico del datore di lavoro per i successivi 2 giorni. Nel caso però che la malattia sia riconosciuta per il periodo eccedente i detti 3 giorni l’intero periodo di carenza sarà a carico del datore di lavoro;

b) pubblici esercizi:

– indennità da corrispondersi dall’INPS nella misura dell’80%, comprensiva dell’indennità posta a carico dello stesso istituto;

– normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di lavoro per i primi 3 giorni (carenza) qualora la durata della malattia superi i 5 giorni;

c) stabilimenti balneari, alberghi diurni:

– indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS;

– integrazione dell’indennità INPS pari al 28% della retribuzione da corrispondersi da parte del datore di lavoro;

– normale retribuzione per i primi 3 giorni di malattia (carenza) da corrispondersi da parte del datore di lavoro;

d) imprese di viaggio e turismo:

– indennità pari al 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della stessa per i giorni dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS;

– integrazione dell’indennità INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100% della retribuzione per i primi 3 giorni (carenza) e per i giorni dal 21° in poi; il 75% per i giorni dal 4° al 20°; il 100% per i giorni dal 21° in poi.

 


valentina curatoloValentina Curatolo – Consulente del lavoro (iscritta all’albo di MIlano)

 

Share.
Avatar

CONOSCIAMOCI MEGLIO

PROFESSIONE:
COMPETENZE: