LAVORARE DURANTE E DOPO LE TERAPIE: LE FORME DI TUTELA

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La legge riconosce una serie di diritti al lavoratore dipendente malato di cancro che permettono di continuare a lavorare anche durante le terapie.

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO E TRASFERIMENTO

Nei concorsi pubblici, il candidato-vincitore, con invalidità superiore al 67%, ha diritto di precedenza:

  • nella scelta della sede di lavoro più vicina al suo domicilio tra quelle disponibili
  • nella scelta della sede nel caso di  trasferimento (art. 21 L. 104/1992).

Il lavoratore, dipendente pubblico o privato, cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap “grave” (legge 104 art 3 comma 3) ha diritto di essere trasferito, se possibile, alla sede di lavoro più vicina al suo domicilio. Non può essere trasferito senza il suo consenso.

PER I FAMILIARI

Analogo diritto è riconosciuto al familiare che assiste il lavoratore cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap “grave” (art. 33, comma 6, L. 104/1992 come modificato dall’art.24 della L.183/2010 c.d. Collegato lavoro).

MANSIONI LAVORATIVE

Il lavoratore disabile ha il diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa.

In caso di aggravamento delle sue condizioni di salute e di riduzione o modifica della capacità di lavoro, ha il diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 10  L. 68/1999).

Nel caso in cui si accerti che il lavoratore disabile non può essere assegnato a mansioni idonee al suo stato di salute, il datore di lavoro può risolvere il rapporto di impiego.

In tal caso deve comunicarlo entro 10 giorni agli uffici competenti per assumere un nuovo lavoratore disabile. Il datore di lavoro o il lavoratore disabile possono richiedere all’apposita Commissione, operante presso l’ASL di residenza, la visita medico-legale per accertare la compatibilità tra le condizioni di salute e l’attività svolta.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoratore malato di cancro può chiedere di non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro un certificato attestante la sua inidoneità. Il certificato deve essere rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica.

Il lavoratore già addetto a un turno notturno che diventi inidoneo a tali mansioni per il peggioramento delle sue condizioni di salute ha il diritto di chiedere e ottenere di essere assegnato a mansioni equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili (D. lgs. 66/2003).

PER I FAMILIARI

Questo diritto vale anche per il lavoratore (familiare) che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave (art. 53 del D. lgs. 151/2001 e D. lgs. 66/2003).

RAPPORTO DI LAVORO: FORME DI FLESSIBILITA’

Il malato di cancro che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro come ad esempio il tempo parziale (part time) o il telelavoro.

E’ caratterizzato da un orario ridotto rispetto a quello ordinario a tempo pieno (o full time) che di norma è di 40 ore settimanali.

Il part time può essere:

  • verticale: si lavora con orario pieno solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno
  • orizzontale: si lavora tutti i giorni con orario ridotto
  • misto: si combinano le due precedenti modalità

Per quanto concerne l’orario di lavoro, il malato di cancro dipendente a tempo pieno con ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita) gode di specifica tutela. Infatti gli è riconosciuto il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, mantenendo il posto, fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non gli consentirà di riprendere il normale orario di lavoro.

COME SI OTTIENE IL PART TIME?

  1. Per prima cosa bisogna ottenere l’accertamento delle condizioni di salute da parte dalla Commissione Medica della ASL.
  2. Successivamente si può richiedere il passaggio al tempo parziale, con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando:
    • il posto di lavoro
    • il diritto ritornare a orario e stipendio pieni quando avrà recuperato la capacità lavorativa
    • il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni analoghe o uguali a quelle relative al rapporto di lavoro a tempo parziale.

PER I FAMILIARI

I familiari del malato di tumore hanno la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del proprio caro (commi 2 e 3 dell’art. 12 bis del D. lgs. n. 61/2000 – introdotti dalla L. 247/2007).

Il telelavoro (letteralmente lavoro a distanza) è semplicemente una modalità di prestare il lavoro in un luogo diverso dai locali messi a disposizione del datore di lavoro. Si resta comunque funzionalmente e strutturalmente collegati all’attività aziendale tramite strumenti informatici e telematici. Se il lavoratore malato di cancro desidera continuare a lavorare durante le terapie, ma senza andare in ufficio, può chiedere di lavorare da casa.

Se il datore di lavoro accoglie la richiesta, ciò deve essere formalizzato in un accordo scritto nel quale devono essere riportati:

  • attività da svolgere
  • le modalità di svolgimento
  • le mansioni
  • gli strumenti di telelavoro
  • i rientri periodici in ufficio
  • le riunioni cui presenziare
  • l’eventuale termine
  • la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente.
Se il datore di lavoro propone il telelavoro, ma il lavoratore è contrario, può rifiutare l’offerta. Questo non costituirà, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di  impiego preesistente.

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha segnalato l’opportunità di concedere il telelavoro ai malati oncologici che lavorano nel pubblico impiego.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PER LE PERSONE DISABILI

Se la persona a cui è stato diagnosticato un tumore non ha ancora un lavoro, l’accertamento della disabilità, ai sensi della legge 68/99, da parte della Commissione Medica della ASL è utile per una futura assunzione.

OBBLIGO DI ASSUNZIONE PER LE IMPRESE

Le imprese e gli enti pubblici, infatti, hanno l’obbligo di assumere un determinato numero (proporzionale alle dimensioni dell’impresa o ente) di persone con invalidità superiore al 45% e fino al 100% iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio.

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L. 68/1999,  questa quota di riserva può comprendere anche i lavoratori diventati disabili dopo l’assunzione, purché la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60% (e non al 46% come in fase di assunzione). In questo caso è fondamentale che l’inabilità non sia dovuta al mancato rispetto da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. La visita per l’accertamento dello stato di invalidità avvenuto dopo l’assunzione può essere richiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro con il consenso dell’interessato.

Il rapporto di lavoro della persona disabile può essere risolto nel caso in cui sia accertata la definitiva impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni adatte al suo stato di salute all’interno dell’azienda.

Il lavoratore disabile licenziato per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo può essere reintegrato se al momento della cessazione del rapporto l’azienda/ente impiegava un numero di lavoratori disabili inferiore a quello previsto per legge.

VANTAGGI PER LE AZIENDE

Per le aziende/gli enti che assumono lavoratori disabili, la legge prevede particolari vantaggi tra cui contributi all’assunzione a tempo indeterminato di persone disabili concessi da regioni e province autonome.
Secondo l’art. 3 L. 68/1999, le percentuali, che costituiscono le cosiddette quote di riserva, sono fissate nelle seguenti misure:
• datori di lavoro con più di 50 dipendenti: 7% dei dipendenti;
• datori di lavoro con 36-50 dipendenti: 2 invalidi;
• datori di lavoro con 15-35 dipendenti: 1 invalido;
• datori di lavoro con meno di 15 dipendenti: non è previsto alcun obbligo.

I DIRITTI DEL LAVORATORE MALATO: PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, i lavoratori malati a cui sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% hanno diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido.

Questo diritto non si applica ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità per i quali l’INPS ha espresso soltanto un giudizio di invalidità non accertato in percentuale.

Il beneficio è riconosciuto dall’anno 2002 fino ad un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione degli anni di servizio per il diritto alla pensione, dell’anzianità contributiva e dell‘importo della pensione, come chiarito sia dall’INPS che dall’INPDAP.

I due enti previdenziali hanno precisato che il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal giorno in cui al lavoratore è riconosciuta un’invalidità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro.

Ad esempio, se il lavoratore è stato assunto nel 2002, ma lo stato di invalidità è sopravvenuto nel 2005, la contribuzione figurativa ai fini pensionistici decorrerà decorre dal 2005 e non dal 2002.


Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro

Ultimo aggiornamento 12/11/2020

 

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