diritti lavoratore malato

La legge riconosce una serie di diritti al lavoratore dipendente malato di cancro che permettono di continuare a lavorare anche durante le terapie. Di seguito gli approfondimenti.

SCELTA DELLA SEDE DI LAVORO E TRASFERIMENTO

Nei concorsi pubblici, il candidato-vincitore, con invalidità superiore al 67%, ha diritto di precedenza nella scelta della sede di lavoro più vicina al suo domicilio tra quelle disponibili e alla precedenza nella scelta della sede nel caso di trasferimento (art. 21 L. 104/1992).
Il lavoratore, dipendente pubblico o privato, cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap “grave” (legge 104 art 3 comma 3) ha diritto di essere trasferito, se possibile, alla sede di lavoro più vicina al suo domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso .
Analogo diritto è riconosciuto al familiare che assiste il lavoratore cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap “grave” (art. 33, comma 6, L. 104/1992 come modificato dall’art.24 della L.183/2010 c.d. Collegato lavoro).

MANSIONI LAVORATIVE

Il lavoratore disabile ha il diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa.

In caso di aggravamento delle sue condizioni di salute con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, ha il diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori. E’ importante però che siano compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 10 L. 68/1999).
Nel caso in cui si accerti che il lavoratore disabile non può essere assegnato a mansioni adatte al suo stato di salute, il datore di lavoro può interrompere il rapporto di impiego. In tal caso deve comunicarlo entro 10 giorni agli uffici competenti per assumere un nuovo lavoratore disabile. Il datore di lavoro o il lavoratore disabile possono richiedere all’apposita Commissione, operante presso l’ASL di residenza, la visita medico-legale per accertare la compatibilità tra le condizioni di salute e l’attività svolta.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoratore malato di cancro può chiedere di non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro un certificato che attesta la sua inidoneità a queste mansioni. Il certificato deve essere rilasciato dal medico competente o da una struttura sanitaria pubblica.

Il lavoratore già addetto a un turno notturno che diventi inidoneo a questa mansione per il peggioramento delle sue condizioni di salute ha il diritto di chiedere e ottenere di essere assegnato a mansioni equivalenti in orario diurno, purché esistenti e disponibili (D. lgs. 66/2003).
Questo vale anche per il lavoratore (familiare) che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave ha diritto a non svolgere un lavoro notturno (art. 53 del D. lgs. 151/2001 e D. lgs. 66/2003).

RAPPORTO DI LAVORO: FORME DI FLESSIBILITA’

Il malato di cancro che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro come ad esempio il tempo parziale (part time) o il telelavoro.

IL PART TIME

E’ caratterizzato da un orario ridotto rispetto a quello ordinario a tempo pieno (o full time) che di norma è di 40 ore settimanali. Il part time può essere:

verticale quando si lavora con orario pieno solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell’anno
orizzontale quando si lavora tutti i giorni con orario ridotto
misto quando combina le due precedenti modalità

Per quanto concerne l’orario di lavoro, il malato di cancro, dipendente a tempo pieno con ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita), gode di specifica tutela. Infatti gli è riconosciuto il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, mantenendo il posto, fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non gli consentirà di riprendere il normale orario di lavoro.

COME OTTENERE LA TUTELA?

deve ottenere l’accertamento delle condizioni di salute da parte dalla Commissione Medica della ASL
– Richiede il passaggio al tempo parziale, con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni quando avrà recuperato la capacità lavorativa.

Inoltre, una volta trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l’espletamento di mansioni analoghe o equivalenti a quelle relative al rapporto di lavoro a tempo parziale.
I familiari del malato di tumore hanno la priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale per prendersi cura del congiunto (commi 2 e 3 dell’art. 12 bis del D. lgs. n. 61/2000 (introdotti dalla L. 247/2007).

IL TELELAVORO

Il telelavoro (letteralmente lavoro a distanza) è semplicemente una modalità di prestare il lavoro in un luogo diverso dai locali messi a disposizione del datore di lavoro, restando, tuttavia, funzionalmente e strutturalmente collegati all’attività aziendale tramite strumenti informatici e telematici. In virtù di ciò offre una grande flessibilità, sia nell’organizzazione sia nelle modalità di svolgimento.
Se il lavoratore malato di cancro desidera continuare a lavorare durante le terapie, ma senza recarsi in ufficio, può chiedere di lavorare da casa. Se il datore di lavoro accoglie la richiesta, ciò deve essere formalizzato in un accordo scritto nel quale devono essere riportati:

– attività da svolgere
– le modalità di svolgimento
– le mansioni
– gli strumenti di telelavoro
– i rientri periodici in ufficio
– le riunioni cui presenziare
– l’eventuale termine
– la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente.

Se il datore di lavoro propone il telelavoro, ma il lavoratore è contrario, può rifiutare l’offerta. Questo rifiuto non può costituire motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di impiego preesistente.
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha segnalato l’opportunità di concedere il telelavoro ai malati oncologici che lavorano nel pubblico impiego.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PER LE PERSONE DISABILI

Lavoratori disoccupati

Se la persona a cui è stato diagnosticato un tumore non ha ancora un lavoro, l’accertamento della disabilità, ai sensi della legge 68/99, da parte della Commissione Medica della ASL è utile ai fini di una futura assunzione.
Le imprese e gli enti pubblici, infatti, hanno l’obbligo di assumere un determinato numero di persone con invalidità superiore al 46% e fino al 100% iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio (inserimento nelle categorie protette).

Lavoratori diventati disabili dopo l’assunzione

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L. 68/1999, questa quota di riserva può comprendere anche i lavoratori diventati disabili dopo l’assunzione. E’ richiesto tuttavia che:

  • la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60% (e non al 46% come in fase di assunzione)
  • l’inabilità non sia dovuta al mancato rispetto da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

La visita per l’accertamento dello stato di invalidità sopraggiunto dopo l’assunzione può essere richiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro con il consenso dell’interessato.

Cessazione del rapporto di lavoro e reintegrazione

Il rapporto di lavoro della persona disabile può essere risolto nel caso in cui sia accertata la definitiva impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni idonee al suo stato di salute all’interno dell’azienda.
Il lavoratore disabile licenziato per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo può essere reintegrato se al momento della cessazione del rapporto l’azienda/ente impiegava un numero di lavoratori disabili inferiore a quello previsto per legge.

VANTAGGI PER LE AZIENDE

Per le aziende/gli enti che assumono lavoratori disabili la legge prevede particolari vantaggi tra cui contributi all’assunzione a tempo indeterminato di persone disabili concessi da regioni e province autonome.
Secondo l’art. 3 L. 68/1999, le percentuali, che costituiscono le quote di riserva, sono fissate in base al numero di dipendenti del datore di lavoro. Cioè:
• più di 50 dipendenti: 7% dei dipendenti;
• 36-50 dipendenti: 2 invalidi;
• 15-35 dipendenti: 1 invalido;
• meno di 15 dipendenti: non è previsto alcun obbligo.

CONSIGLI PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPPORTUNITA’ DI LAVORO PER LE CATEGORIE PROTETTE

Esistono siti web specializzati nella pubblicazione di opportunità professionali rivolte alle categorie protette. Eccone un paio:

I DIRITTI DEL LAVORATORE MALATO: PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, i lavoratori malati a cui è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% hanno diritto a 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido. Ciò non si applica ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità per i quali l’INPS ha espresso soltanto un giudizio di invalidità non accertato in percentuale.
Il beneficio è riconosciuto dall’anno 2002 fino ad un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa utile ai fini:

  • della maturazione degli anni di servizio per il diritto alla pensione
  • dell’anzianità contributiva
  • dell‘importo della pensione, come chiarito sia dall’INPS che dall’INPDAP.

I due enti previdenziali hanno precisato che il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal giorno in cui al lavoratore è riconosciuta un’invalidità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro.

ESEMPIO

Se il lavoratore è stato assunto nel 2002, ma lo stato di invalidità è sopravvenuto nel 2005, la contribuzione figurativa ai fini pensionistici decorrerà decorre dal 2005 e non dal 2002.


Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro

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