Le liste d’attesa per alcune prestazioni col servizio sanitario sono spesso lunghe e costringono a prenotare esami di laboratorio, esami diagnostici o interventi chirurgici a pagamento.
Ma in Italia, esiste una legge che ci tutela a ricevere una prestazione sanitaria, entro tempi certi, anche ricorrendo a prestazioni libero-professionali, quindi a pagamento, sostenendo solo il costo del ticket, o addirittura, non pagando nulla in caso di esenzione per patologia o per invalidità.
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LISTE D’ATTESA: IL DECRETO LEGISLATIVO N° 124 DEL 1998
Ogni Regione disciplina i criteri secondo cui i direttori generali delle aziende sanitarie locali e ospedaliere determinano i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui viene erogata. Questo termine dovrebbe essere comunicato in maniera chiara al momento in cui si richiede la prestazione.
Inoltre sui siti internet delle ASL è presente una sezione dedicata alle liste d’attesa (ad esempio nell’area carta dei servizi-servizi online- strutture accreditate) che permette di sapere in anticipo i tempi medi di attesa per una determinata visita o accertamento diagnostico.
Grazie al decreto 124 del 1998, se l’attesa si prolunga oltre il limite massimo, abbiamo la possibilità di chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività intramoenia, senza spendere un soldo.
Infatti, la differenza tra costo della prestazione e ticket è a carico dell’azienda sanitaria locale di appartenenza. Quindi, invece di rimanere bloccati da lunghe liste d’attesa per avere disponibilità col SSN, si possono richiedere visite, esami, intervento chirurgici in regime privato a costo del ticket o gratuitamente in caso di esenzione per patologia oncologica (048) o C1/C3 (invalidità).
Questo decreto legge vale in ogni regione e per ogni prestazione medica, dalla mammografia alla visita oculistica, etc.
ATTENZIONE ALLE LISTE D’ATTESA BLOCCATE: SOLUZIONE ILLEGITTIMA
! Alcune aziende sanitarie e alcuni ospedali, purtroppo, non solo non comunicano i tempi massimi di attesa e questo diritto, ma ricorrono a una soluzione illegittima: non accettano prenotazioni e ci si ritrova nella condizione di non entrare neanche nella lista di attesa.Se ci si trova di fronte a una lista d’attesa bloccata vuol dire che l’azienda sanitaria non è in grado di ottemperare al suo dovere di garantire un’adeguata tempestività delle prestazioni.
Questo è un caso tipico che dà diritto ad usufruire delle prestazioni in regime intramoenia pagando il solo costo del ticket o nulla se esenti.
COSA FARE IN CASO DI LISTE D’ATTESA BLOCCATE?
In caso ci si trovi in questa situazione e la prestazione sanitaria quindi vada troppo in là col tempo, potete:
Mandare richiesta scritta alla direzione Generale dell’azienda sanitaria dell’ospedale in cui si desidera eseguire la prestazione, indicando:
– lo sforamento dei tempi massimi di attesa
– l’urgenza della prestazione
– il rispetto dell’art. 3 comma 10 del d.lgs.124/98
Chiedere:
– di usufruire della prestazione in regime di attività libero professionale intramoenia
– di ricevere immediato riscontro alla domanda
– di ricevere la possibilità che, in mancanza di prenotazione intramoenia, la prestazione venga effettuata privatamente con preavviso di successiva richiesta di rimborso da parte dell’ASL
Con l’autorizzazione del direttore generale o in caso non si riceva risposta nel termine indicato nella richiesta si potrà chiedere la prestazione in regime intramoenia pagando il solo ticket o niente qualora si abbia una esenzione.
Avvocato Angelica Trani
Ultimo aggiornamento 06/05/2017