
Pur essendoci delle tutele sul lavoro a favore dei malati oncologici, talvolta si possono verificare casi di licenziamento per superamento del periodo di assenza per malattia, il così detto periodo di comporto.
In questo articolo ci soffermeremo:
- sull’indennità riconosciuta in caso di licenziamento: la Naspi
- su tutto ciò che bisogna sapere per potervi accedere
- sulle caratteristiche di questa indennità.
Periodo di comporto: occhio al proprio contratto
E’ bene chiarire subito che il periodo di comporto, cioè il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e il conseguente divieto di licenziamento al datore di lavoro, non è uguale per tutti i lavoratori.
Questo periodo, infatti, viene stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato al rapporto di lavoro. Per questo è importante avere sempre sottomano il contratto di lavoro con gli accordi per i periodi malattia.
Una volta superato il periodo di comporto, il datore di lavoro ha il diritto di licenziare.
Licenziamento e indennità di disoccupazione NASPI
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto dà diritto ai lavoratori dipendenti all’accesso all’indennità di disoccupazione. Recentemente questa indennità è stata denominata NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Requisiti fondamentali per accedere alla NASPI
Per essere certi che il licenziamento dia diritto all’indennità di disoccupazione NASPI, bisogna verificare che nei 12 mesi precedenti alla data di licenziamento si possano calcolare:
– almeno 30 gg di effettivo lavoro
– 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il licenziamento.
NOTE: A partire dal 1° gennaio 2022, la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Per i beneficiari con almeno 50 anni di età (alla data di presentazione della domanda di sussidio), il taglio decorre dell’ottavo mese di fruizione.
Con la legge di Bilancio del 2025, a partire dal 1° gennaio i lavoratori che si dimettono volontariamente o interrompono consensualmente il rapporto con l’azienda e nei 12 mesi successivi vengono assunti e poi lincenziati prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi, presso il nuovo datore di lavoro, non potranno fare richiesta di NASPI.
La nuova disposizione non è prevista nei casi in cui le dimissioni sono relative a:
- Dimissioni per giusta causa;
- Risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito di procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, secondo quanto previsto dalla Legge 604/1966 e successive modifiche;
- Dimissioni presentate durante il periodo di maternità, come stabilito dall’art. 55 del Dlgs 151/2001.
Calcolo giorni effettivi
*Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria. Sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS – con i quali i datori di lavoro trasmettono i dati retributivi e contributivi – col codice “S”.
Tuttavia i casi elencati di seguito comportano un aumento dei 12 mesi in cui ricercare i 30 giorni di lavoro effettivo. L’aumento del periodo è pari alla durata degli stessi eventi:
1. malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo);
2. cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
3. assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Calcolo settimane dei contributi
Per contributi utili si intendono, a titolo di esempio, anche i contributi figurativi accreditati per:
- maternità obbligatoria, se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contribuzione
- i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Contributi non utili si intendono, anche se coperti da contribuzione figurativa:
- i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore
- i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente.
Essendo periodi non utili al conteggio questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento.
Caratteristiche della NASPI
DURATA DELLA NASPI
La Naspi ha una durata variabile, a seconda di quanto si è lavorato nei 4 anni precedenti il licenziamento. Può arrivare fino ad un massimo di 24 mesi. Più precisamente è pari alla metà del periodo di contribuzione degli ultimi 4 anni.
ESEMPIO:
- se avete lavorato 4 anni avrete diritto ai 24 mesi
- se avete lavorato due anni avrete diritto alla NASPI per 1 anno
I periodi possono anche non essere continuativi.
COMPATIBILITA’ CON ALTRE PRESTAZIONI
E’ compatibile con la pensione di invalidità civile o l’assegno ordinario di invalidità (AOI).
NOTA: chi è titolare di un assegno ordinario di invalidità, dovrà comunicare all’INPS se intende optare per la NASPI o per l’assegno, al fine di non incorrere nella sospensione dell’indennità.
NON è compatibile con l’assegno ordinario mensile. Tuttavia si può scegliere di percepire l’uno o l’altra.
A QUALI LAVORATORI VIENE RICONOSCIUTA
Hanno diritto a richiedere la Naspi:
- i lavoratori dipendenti
- gli apprendisti
- i soci di cooperativa che abbiano instaurato un rapporto subordinato
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, nei casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (ad esempio la scadenza del contratto senza rinnovo), ma non in caso di licenziamento.
- A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.
A CHI NON E’ RICONOSCIUTA?
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI .
NASPI E ASPETTATIVA NON RETRIBUITA
In genere i contratti collettivi di lavoro prevedono anche un periodo di aspettativa non retribuita. Questo va definito con il datore di lavoro e va sfruttato dopo il periodo di comporto.
Sappiate però che l’assenza sul posto di lavoro per aspettativa non retribuita non dà diritto all’estensione del periodo entro il qualecalcolare le 30 giornate di lavoro effettivo.
Quindi consigliamo di prestare molta attenzione a questo aspetto. Se dopo l’aspettativa non retribuita non si ha intenzione di rientrare a lavoro, è preferibile che il datore di lavoro proceda con il licenziamento subito dopo il superamento del periodo di comporto. In questo modo si avrà diritto alla Naspi.
IMPORTO DELL’INDENNITA’ NASPI
Secondo la circolare INPS n. 25/2025 il massimale NASPI fissato per il 2025 è pari a 1.562,82€
Calcolo dell’indennità NASPI
In base ai commi 1 e 2 del decreto legislativo 22/2015, l’importo viene calcolato sulla base della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni.
Eseguite la seguente operazione:
SOMMA RETRIBUZIONI ULTIMI 4 ANNI: NUMERO SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE X 4,33
QUI è possibile anche consultare il sito dell’INPS per procedere con il calcolo.
> Per il 2025, il contributo va calcolato sulla prima fascia di retribuzione convenzionale pari a 1.436,61 euro
> Se dal calcolo risulta una cifra maggiore (es. 1.500) bisogna aggiungere il 25% della differenza.
Ad ogni modo, l’indennità NASPI non potrà essere maggiore di 1.562,82 euro al mese. A partire dal 6° mese l’indennità si riduce ogni mese del 3%. Nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto 55 anni, la riduzione parte dall’8° mese.
Presentazione della domanda
INVIO TELEMATICO ALL’INPS
Per ottenere l’indennità di disoccupazione, NASPI, bisogna:
- presentare la domanda all’INPS, per via telematica, entro 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
- dichiarare al centro per l’impiego l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro.
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