PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

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E’ possibile richiedere l’indennità di accompagnamento se:

  • a causa della malattia è stata riconosciuta un’invalidità totale e permanente del 100%
  • se il malato ha problemi di deambulazione o non è più autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana.

Questa forma di sostegno è stata concessa con l’obiettivo di incentivare l’assistenza domiciliare della persona invalida. Questo permette di evitare il ricovero in ospedale e, nel contempo, solleva lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dell’indennità”.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa e si può sommare alla pensione di inabilità civile.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: COME RICHIEDERLA

Per ottenere le prestazioni economiche assistenziali, quindi sia per l’assegno di invalidità che per la pensione di inabilità, bisogna presentare la domanda all’INPS.

Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.L. n. 76/2020, dal 1° ottobre 2021 l’accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione è consentito solo attraverso credenziali SPID, CIE o CNS. Di conseguenza non è più consentito l’accesso ai servizi INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12-08-2021).

Altrimenti ci si può rivolgere a:

  • un consulente del lavoro
  • un patronato
  • un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS)

I DOCUMENTI NECESSARI

Per poter inoltrare la richiesta, il certificato medico digitale, redatto ed inoltrato all’INPS dal proprio medico di base, deve riportare una delle seguenti indicazioni:

  • la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
  • la persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita  senza assistenza continua

I TEMPI DI RISPOSTA DELL’INPS

Una volta ricevuta la richiesta in circa 2 settimane l’INPS vi inviterà ad un colloquio per le verifiche, prima di confermare l’invalidità. Il pagamento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è di competenza dell’INPS, che ha la gestione di un apposito fondo.

I BENEFICI

L’indennità di accompagnamento:

  1. è cumulabile con la pensione di inabilità
  2. non è vincolata da limiti di reddito o di età
  3. non è reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido)
  4. per l’anno 2023 è pari a  568,58 euro mensili, per 12 mensilità

L’indennità viene sospesa in caso di ricovero del malato invalido in un istituto con pagamento della retta a carico di un ente pubblico.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO: QUANDO VIENE VERSATO L’ASSEGNO E PER QUANTO TEMPO?

L’assegno per l’accompagnamento spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda ed è erogato per 12 mensilità. Al primo pagamento l’INPS versa gli arretrati e gli interessi, mentre i pagamenti successivi sono corrisposti mensilmente.
In caso di ricovero è necessario inviare tempestiva comunicazione all’INPS. Entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere ricoverato in un istituto a titolo gratuito. Se si dovesse presentare un temporaneo impedimento, la dichiarazione può essere fatta dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado (figlio, nipote).


Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro

 

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