L’indennità di frequenza è riconosciuta ai minori con patologie tumorali iscritti o che frequentino la scuola. Ad esempio:
- gli asili nido
- centri terapeutici
- centri di riabilitazione
- centri di formazione
- centri di addestramento professionale
Questa indennità non è compatibile con l’indennità di accompagnamento o con qualunque forma di ricovero.
In pratica, possono richiederne il riconoscimento i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.
INDENNITA’ DI FREQUENZA: COME RICHIEDERLA
ON LINE NOTA: Dal 1° ottobre 2020 è iniziata la fase transitoria di dismissione del PIN INPS a favore dell’utilizzo delle credenziali SPID, CIE o CNS. In questo periodo l’INPS non rilascia più nuovi PIN, mentre i PIN già assegnati possono essere usati per accedere alle procedure, possono essere modificati, convertiti in dispositivi se ordinari, ripristinati in caso di smarrimento o revocati. In caso di revoca non sarà possibile richiedere un nuovo PIN. (Circolare INPS n. 127 del 12-08-2021).
Altrimenti è possibile rivolgersi a un patronato.
Il certificato che attesta che il minore è iscritto/frequenta centri terapeutici o riabilitativi o di formazione, corsi scolastici o addestramento professionale, deve essere inviata ogni anno alla sede INPS di competenza.
Al compimento del diciottesimo anno di età, l’indennità di frequenza cessa di essere erogata.
Sarà necessario presentare una nuova domanda all’INPS nei sei mesi prima del compimento dei 18 anni. Questo permetterà che, in attesa della visita, vengano provvisoriamente erogate le prestazioni economiche per invalidità civile spettanti ai maggiorenni.
E’ necessario presentare una nuova domanda all’INPS perché l’indennità di frequenza non è convertita automaticamente in assegno di invalidità o della pensione di inabilità.
INDENNITA’ DI FREQUENZA: L’ASSEGNO
Se i requisiti sanitari sono già stati riconosciuti dalla ASL, l’assegno è erogato dal mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale.
In caso contrario, l’assegno è dovuto a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
Al momento del primo pagamento sono corrisposti contemporaneamente gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi sono su base mensile.
L’indennità di frequenza è erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso fino a un massimo di 12 mesi.
L’indennità di frequenza, erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso, ammonta a 313,91 (anno 2023) per un reddito annuo personale non superiore a 5.391,88 euro
Avv. Antonella Carbone – Avvocato del lavoro